Art. 2.

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito il «Museo del bonificatore», di seguito denominato «Museo», con sede a Latina e sezioni distaccate presso le città di Aprilia, Pomezia, Pontinia e Sabaudia. Per la realizzazione della sede e delle sezioni distaccate del Museo è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. Il Museo persegue i seguenti scopi:

          a) raccoglie, conserva ed espone materiali, opere e testimonianze che si riferiscono alla storia della bonifica in Italia e, in particolare, nella zona dell'Agro pontino;

          b) valorizza la cultura delle opere di bonifica attraverso la ricerca, la raccolta, lo studio e l'incremento del patrimonio documentale e materiale esistente;

          c) promuove iniziative e attività culturali volte a favorire la conoscenza del patrimonio conservato.

 

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